Il transfer pricing cos’è? La definizione e la normativa italiana
Nel panorama del mercato europeo si sente spesso parlare di questo procedimento, ma il transfer pricing cos’è? Come si integra con la nostra normativa italiana?
Per rispondere a questa domanda è necessario fare prima una riflessione sull’economia nazionale e comunitaria.
Infatti il mercato europeo è sempre più integrato. Con la nascita dell’Europa si è assistito ad un aumento degli scambi intracomunitari di beni e servizi. Le imprese hanno allargato ancora di più il loro raggio operativo, e gli scambi sono diventati più veloci, hanno superato il confine nazionale. Anche realtà economiche che si rivolgevano prevalentemente al mercato nazionale hanno iniziato ad essere presenti anche nei paesi aderenti all’Europa.
Nasce così l’esigenza di regolare, in maniera coordinata e collegata, le operazioni effettuate tra operatori economici facenti parti di due paesi diversi. Questo perchè i diversi paesi aderenti alla comunità europea avevano già regole fiscali proprie e diverse gli uni dagli altri.
All’interno di questa operazione di armonizzazione delle regole comunitarie si inserisce anche il transfer pricing. In particolare, questo istituto nasce per regolare le transazioni economiche tra società facenti parte dello stesso gruppo.
La normativa è quindi differenziata a seconda che gli operatori economici siano o meno collegati da rapporti di controllo o collegamento. Ovvero siano soggetti indipendenti tra loro, legati solo da un rapporto economico saltuario, derivante dalla scambio di beni e servizi.
Vediamo nel dettaglio.
Il transfer pricing cos’è?
Il transfert pricing è un procedimento che serve per determinare il valore, e di conseguenza il prezzo, del trasferimento di beni e servizi all’interno delle operazioni infra gruppo.In buona sostanza regola l’ipotesi in cui, un gruppo societario, abbia le proprie partecipate in stati diversi all’interno della comunità europea. E, come accade spesso, queste società abbiano rapporti economici tra loro.
Il procedimento di transfer pricing determina il valore normale dei beni e servizi scambiati tra società appartenenti allo stesso gruppo e residenti i paesi fiscalmente diversi.
A cosa serve determinare questi prezzi. Serve a fare in modo che, i grandi gruppi societari, nell’ambito della loro libera operatività, non possano spostare fatturato imponibile da un paese a fiscalità ordinaria ad uno con fiscalità ridotta.
Previene quindi l’erosione della base imponibile in uno stato a favore di un altro a seguito di operazioni infragruppo effettuate al solo scopo di risparmio di imposta.
Una realtà complessa, che ha avuto bisogno di un inquadramento normativo armonizzato per tutti i paesi europei.
Come si integra con la normativa italiana?
L’Italia, in quanto stato membro della comunità europea, ha, ovviamente, dovuto recepire queste direttiva all’interno del suo sistema normativo fiscale.
Per questo motivo, l’art. 110, comma 7 del TUIR, stabilisce che “i componenti positivi di reddito derivanti da operazioni infragruppo sono valutati in base al loro valore normale”.
Grazie a questa formulazione, le Autorità Fiscali italiane possono effettuare controlli presso aziende facenti parti di gruppi, per verificare la corretta applicazione delle regole imposte dalla comunità europea.
Per farlo, si basano sulla definizione data dal Legislatore al “valore normale” da prendere a riferimento per i controlli.
A questo proposito l’art. 9 del TUIR identifica il valore normale come “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.”
L’attività delle Agenzie fiscali italiane, quindi, mira a verificare la corretta determinazione del valore normale nelle operazioni. Laddove venga riscontrata una anomalia od un errore è facoltà dell’ufficio emettere un avviso di accertamento nei confronti della società verificata al fine di recuperare le imposte non versate in italia.
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